1. La Repubblica dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressione artistiche di strada, come definite dall'articolo 2 della presente legge, e ne favorisce la libertà di espressione in conformità a quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione, in materia di tutela della libertà dell'arte.
1. Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.
1. La Repubblica promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte in spazi aperti al pubblico.
2. La Repubblica riconosce alle attività di cui al comma 1 un ruolo di promozione culturale, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e di sperimentazione di linguaggi artistici, di confronto fra esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di proposta culturale per un pubblico differenziato per età e per condizioni e provenienze economiche, culturali e geografiche, nonché di valorizzazione turistico-culturale del territorio.
1. Le attività espressive degli artisti di strada si esercitano liberamente, nei limiti fissati dalla presente legge.
2. Limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, le attività di cui al comma 1 si esercitano nel rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale, della normale circolazione stradale e pedonale, del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi esistenti, nonché del mantenimento del pubblico accesso ad esercizi commerciali e a proprietà private limitrofe.
1. I comuni, con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi in cui è vietato lo svolgimento delle attività espressive degli artisti di strada.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì indicati gli orari, i limiti acustici da rispettare, nonché le eventuali caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per svolgere le attività in relazione alla particolarità dei luoghi interessati.
3. Nel caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 1 da parte del comune, le attività di espressione artistica di strada s'intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
4. Le attività artistiche oggetto della presente legge non comportano commercio ambulante né alcuna forma di occupazione permanente del suolo pubblico.
1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge, le manifestazioni, le rassegne e i festival sono considerate iniziative pubbliche alle quali si può accedere anche senza l'acquisto del biglietto d'ingresso.
1. Lo Stato prevede appositi contributi per le spese sostenute da comuni, province e regioni per attrezzare il rispettivo territorio con strutture idonee a ospitare gli artisti di strada e ad allestire spettacoli in spazi aperti al pubblico.
1. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche di strada attraverso la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo di artisti di strada, nonché attraverso il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada sul territorio di competenza, quale momento di espressione culturale, di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche e di sviluppo del turismo culturale.
2. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati che, con carattere di continuità svolgono attività artistica di strada, effettuando almeno cinquanta
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali approva e finanzia progetti artistici di rilevanza nazionale e internazionale nel settore delle espressioni artistiche di strada, di durata triennale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentiti i soggetti previsti all'articolo 8, comma 2, e relativi ai seguenti ambiti:
a) attività di ricerca, studio e divulgazione;
b) interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento degli artisti di strada, compresa la creazione di centri di formazione pubblici;
c) interventi di informazione e di comunicazione;
d) interventi di produzione artistica, compresa la creazione di spazi deputati all'elaborazione creativa;
e) attività recitativa di compagnie e di singoli artisti di strada;
f) borse di studio per giovani artisti di strada.
1. È istituita la «Giornata nazionale dell'arte di strada», da celebrare la prima domenica del mese di maggio di ogni anno, nella quale enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, promuovono iniziative per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada.
1. Lo Stato promuove in sede di Unione europea iniziative volte a valorizzare l'arte di strada e a favorire la mobilità degli artisti di strada nei Paesi aderenti alla medesima Unione.
1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Servizio per l'arte di strada, con la finalità di promuovere, sostenere, valorizzare e documentare le espressioni artistiche di strada.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti di strada è consentita la deduzione dei costi
1. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione dell'arte di strada, con una dotazione annua di 12.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007.