PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressione artistiche di strada, come definite dall'articolo 2 della presente legge, e ne favorisce la libertà di espressione in conformità a quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione, in materia di tutela della libertà dell'arte.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.

Art. 3.
(Promozione e riconoscimento dell'arte di strada).

      1. La Repubblica promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte in spazi aperti al pubblico.
      2. La Repubblica riconosce alle attività di cui al comma 1 un ruolo di promozione culturale, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e di sperimentazione di linguaggi artistici, di confronto fra esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di proposta culturale per un pubblico differenziato per età e per condizioni e provenienze economiche, culturali e geografiche, nonché di valorizzazione turistico-culturale del territorio.

 

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Art. 4.
(Modalità di esercizio dell'arte di strada).

      1. Le attività espressive degli artisti di strada si esercitano liberamente, nei limiti fissati dalla presente legge.
      2. Limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, le attività di cui al comma 1 si esercitano nel rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale, della normale circolazione stradale e pedonale, del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi esistenti, nonché del mantenimento del pubblico accesso ad esercizi commerciali e a proprietà private limitrofe.

Art. 5.
(Competenze dei comuni).

      1. I comuni, con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi in cui è vietato lo svolgimento delle attività espressive degli artisti di strada.
      2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì indicati gli orari, i limiti acustici da rispettare, nonché le eventuali caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per svolgere le attività in relazione alla particolarità dei luoghi interessati.
      3. Nel caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 1 da parte del comune, le attività di espressione artistica di strada s'intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
      4. Le attività artistiche oggetto della presente legge non comportano commercio ambulante né alcuna forma di occupazione permanente del suolo pubblico.

 

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Art. 6.
(Specificità delle manifestazioni pubbliche degli artisti di strada).

      1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge, le manifestazioni, le rassegne e i festival sono considerate iniziative pubbliche alle quali si può accedere anche senza l'acquisto del biglietto d'ingresso.

Art. 7.
(Contributo per le spese sostenute da comuni, province e regioni).

      1. Lo Stato prevede appositi contributi per le spese sostenute da comuni, province e regioni per attrezzare il rispettivo territorio con strutture idonee a ospitare gli artisti di strada e ad allestire spettacoli in spazi aperti al pubblico.

Art. 8.
(Promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche di strada promosse da soggetti pubblici e privati).

      1. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche di strada attraverso la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo di artisti di strada, nonché attraverso il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada sul territorio di competenza, quale momento di espressione culturale, di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche e di sviluppo del turismo culturale.
      2. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati che, con carattere di continuità svolgono attività artistica di strada, effettuando almeno cinquanta

 

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giornate recitative che, per la specificità dell'attività svolta, possono essere attestate con documentazione diversa dal borderò.
      3. Con apposito regolamento, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli artisti di strada, il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
      4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati alle regioni che effettuano, a tale scopo, una programmazione degli interventi oggetto del finanziamento.
      5. Una quota dei contributi assegnati alle regioni ai sensi del comma 4 deve essere destinata al sostegno di attività realizzate da giovani artisti di strada.

Art. 9.
(Promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche di strada di interesse nazionale e internazionale).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali approva e finanzia progetti artistici di rilevanza nazionale e internazionale nel settore delle espressioni artistiche di strada, di durata triennale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentiti i soggetti previsti all'articolo 8, comma 2, e relativi ai seguenti ambiti:

          a) attività di ricerca, studio e divulgazione;

          b) interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento degli artisti di strada, compresa la creazione di centri di formazione pubblici;

          c) interventi di informazione e di comunicazione;

 

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          d) interventi di produzione artistica, compresa la creazione di spazi deputati all'elaborazione creativa;

          e) attività recitativa di compagnie e di singoli artisti di strada;

          f) borse di studio per giovani artisti di strada.

Art. 10.
(Giornata nazionale dell'arte di strada).

      1. È istituita la «Giornata nazionale dell'arte di strada», da celebrare la prima domenica del mese di maggio di ogni anno, nella quale enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, promuovono iniziative per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada.

Art. 11.
(Promozione e valorizzazione dell'arte di strada in sede europea).

      1. Lo Stato promuove in sede di Unione europea iniziative volte a valorizzare l'arte di strada e a favorire la mobilità degli artisti di strada nei Paesi aderenti alla medesima Unione.

Art. 12.
(Istituzione del Servizio per l'arte di strada).

      1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Servizio per l'arte di strada, con la finalità di promuovere, sostenere, valorizzare e documentare le espressioni artistiche di strada.

Art. 13.
(Detrazioni fiscali per gli artisti di strada. Previdenza e assistenza).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti di strada è consentita la deduzione dei costi

 

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e dell'imposta sul valore aggiunto relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attività.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a disciplinare gli aspetti previdenziali e assistenziali relativi agli artisti di strada, tenendo conto della specificità del loro lavoro e allo scopo di valorizzare le giornate lavorative impegnate nelle prove, anche degli artisti indipendenti da compagnie e da gruppi stabili.
      3. Tra i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, è istituita la categoria «artisti di strada», che è assimilata ai lavoratori del gruppo di cui alla lettera A) del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, se il rapporto di lavoro dei medesimi artisti di strada è a tempo determinato, oppure ai lavoratori del gruppo di cui alla lettera C) del medesimo decreto, se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.
      4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

Art. 14.
(Norme finanziarie).

      1. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione dell'arte di strada, con una dotazione annua di 12.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

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      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 12.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.